Legge 7 ottobre 1947, n. 1058 - Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E
Legge 7 ottobre 1947, n. 1058 - Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali.
Le spese per l'impianto dello schedario sono a carico dello Stato.
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Il Capo provvisorio dello Stato Ha sanzionato e promulga la seguente legge approvata dall'Assemblea Costituente:
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Se il trasferimento di abitazione è stato regolarmente notificato all'anagrafe entro il 15 ottobre, la variazione è fatta d'ufficio dalla Commissione.
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assunte a carico dello Stato.
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Stato.
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revisione annuale, la compilazione delle liste e le variazioni di cui ai commi precedenti sono effettuate in tale sede, semprechè lo stato delle
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. Essi devono essere tenuti continuamente aggiornati sulla base delle risultanze dei registri dello stato civile, dell'anagrafe e degli atti e
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stato civile, dalle liste di leva e dai ruoli matricolari depositati nell'archivio comunale. Ove manchino anche tali condizioni, può farsi ricorso a
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all'amministrazione dei comuni medesimi, semprechè abbiano adempiuto almeno all'obbligo dell'istruzione elementare e non siano dipendenti civili o militari dello Stato
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Entro il mese di ottobre di ciascun anno il sindaco, in base ai registri dello stato civile e dell'anagrafe e sulla scorta dello schedario elettorale
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reclamato o aveva presentato direttamente alla Commissione una domanda d'iscrizione o era stato dalla Commissione medesima cancellato dalle liste; entro
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dipendenti dello Stato di gruppo A o, in mancanza, di gruppo B , in attività di servizio o a riposo; nel capoluogo della provincia la nomina è fatta
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Non sono elettori: 1) gli interdetti e gli inabilitati per infermità di mente; 2) i commercianti falliti, finchè dura lo stato di fallimento, ma non